Art. 11
Progetto speciale per iniziative cooperative
di solidarietą sociale
1. La Regione affida all' Agenzia regionale del lavoro, istituita con l'
articolo 13 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietą sociale volte all' inserimento dei << Rom >>.