Art. 11
Progetto speciale per iniziative cooperative
di solidarietà sociale
1. La Regione affida all' Agenzia regionale del lavoro, istituita con l'
articolo 13 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale volte all' inserimento dei << Rom >>.
Art. 12
Provvidenze per l' agricoltura e la zootecnia
1. Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per l' agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall'
articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai << Rom >> destinatari della presente legge che intendono esercitare l' allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.
2. Tali provvidenze sono estese all' acquisto degli equini destinati all' allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.