Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Decorrenza

1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni, previsti dalla legge medesima decorrono:

a) dall' 1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;

b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall' 1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;

c) per le attribuzioni di cui all' articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;

d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell' articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60

Conferma attribuzioni già esercitatedagli Enti locali

1. Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.

Art. 61

Attribuzioni sanzionatorie

1. Gli Enti locali titolari delle funzioni trasferite o delegate esercitano in via di delega le attribuzioni sanzionatorie connesse.

Art. 62

Riferimento a contributi regionali

1. Laddove in leggi o regolamenti si fa riferimento a contributi regionali, la menzione deve intendersi riferita, per le attribuzioni assegnate dalla presente legge agli Enti locali, ai contributi concessi dalle Amministrazioni stesse.

Art. 63

Comunità montane

1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma - stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull' intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

4. Al fine di assicurare la migliori condizioni per l' esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell' ambito di tale riordino, sentiti i Comuni interessati, dovrà essere garantita l' unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro - Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell' integrazione socio - economica, con la costituzione di un' unica Comunità montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell' articolo 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.

5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma 4, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Art. 64

Personale e uffici provinciali

(1)(2)

1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.

(7)

2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale - distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale.

(3)(5)(8)(10)(11)(14)(15)(16)(18)(20)(22)

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati.

(4)(6)(9)(12)(13)(17)(19)(21)(23)

4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle Province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 13/1989, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 1, L. R. 5/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 13/1989

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

10  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

11  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 2, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

12  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

13  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 8, comma 2, L. R. 5/1990 con effetto, ex articolo 10 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

14  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 23/1991 con effetto, ex articolo 5 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.

15  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 23/1992 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.

16  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

17  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1993 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

18  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 2/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1994 .

19  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 2/1995 , con effetto, previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1994 .

20  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

21  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

22  Integrata la disciplina del comma 2 da art. 72, comma 6, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

23  Integrata la disciplina del comma 3 da art. 72, comma 6, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

Art. 65

Utilizzazione di beni regionali

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l' esercizio delle funzioni delegate.

Art. 66

Finanziamento funzioni trasferite e delegate

(14)

1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l' assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell' articolo 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potrà essere differenziata per materie o aree di materie.

2. Il riparto dei fondi assegnati alle Province è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.

(3)

3. I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:

a) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi generalmente assegnati in forza dell' articolo 54 dello Statuto, per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro-capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore di essi; tale quota è maggiorata nella misura del cento per cento per i Comuni classificati montani. La residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale;

b) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi assegnati per finanziare le spese correnti per l' assistenza scolastica ed il diritto allo studio, ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della presente legge, secondo le indicazioni contenute nell' allegato B, n. 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres.

(4)

3 bis. Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.

(5)

3 ter. L' individuazione dei Comuni di supporto comprensoriale, nonché i criteri per il riparto dei fondi assegnati ai Comuni medesimi, sono determinati, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.

(6)

3 quater. La popolazione residente e l' estensione territoriale degli Enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(7)

3 quinquies. Il riparto dei fondi assegnati alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per metà in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità.

(8)

3 sexies. Alla ripartizione ed all' assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli accordi di programma di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

(9)

3 septies. Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.

(10)

3 octies. Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.

(11)

3 nonies. All' erogazione degli importi assegnati ai sensi della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale per le Autonomie locali.

(12)

3 decies. Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi della presente legge. All' uopo devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L' accertamento che l' utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.

(13)

4.

( ABROGATO )

(2)

5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.

6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all' esercizio della delega stessa.

7. In deroga al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che - in attuazione del comma 1 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell' anno successivo, saranno inviate in economia.

(1)

8. In deroga al secondo comma dell' articolo 6 ed all' ottavo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto articolo 11 verranno trasferite, secondo la materia o l' area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti - in osservanza al quinto comma del più volte citato articolo 11 - a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma 1.

9. Gli oneri previsti dal comma 6 faranno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 200 milioni per l' anno 1990.

10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - del precitato stato di previsione.

Note:

Comma 7 interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 2/1989

Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 3 quinquies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 3 sexies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

10  Comma 3 septies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

11  Comma 3 octies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

12  Comma 3 nonies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

13  Comma 3 decies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

14  Derogata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 5, L. R. 37/1993

Art. 67

Definizione transitoria di procedimenti e impegni

1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, rimane di competenza della Regione. Rimane parimenti di competenza della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni agli Enti locali, qualora l' impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

(1)

2. La Giunta regionale, sentita la conferenza di cui all' articolo 23, provvede a disciplinare il subentro degli Enti locali negli affari pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.

Note:

Comma 1 interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 2/1989