Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TITOLO II

SERVIZI SOCIALI

Art. 27

Edilizia scolastica

(4)

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l' acquisto, la realizzazione, l' ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonché l' arredamento e l' attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell' obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.

(1)

2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell' iniziativa diretta per l' edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell' intervento per l' edilizia scolastica di competenza dei Comuni.

(2)

3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.

(3)

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017

Art. 28

Assistenza scolastica e diritto allo studio

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:

a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;

b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;

d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;

e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;

f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:

1) degli alunni delle scuole dell' obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti o residenze;

2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l' accoglimento in convitti, semi - convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.

2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità  e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell' ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l' assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonché le attribuzioni previste all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

(1)

3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 29

Attività culturali e di istruzione

1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l' attuazione di corsi di orientamento musicale.

(2)

3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.

4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell' istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, << Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e altre figure sanitarie >>.

5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41.

(1)

Note:

Comma 5 aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2016

Art. 30

( ABROGATO )

(9)(10)(11)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Comma 5 aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Comma 3 bis abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).

10  Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015

11  Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 31

( ABROGATO )

(2)(3)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.

Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Art. 33

Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia

1.

( ABROGATO )

(3)

2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane.

(1)(2)

3. Fino all' entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell' ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.

4. Tali presidi comprendono:

a)

( ABROGATA )

b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

(4)(5)

Note:

Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 10/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 3, L. R. 8/2001

Comma 2 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 8/2001

Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006

Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.

Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).

Art. 34

(Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)

(1)(2)(3)

1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Articolo sostituito da art. 131, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 35

(Riserva della Regione)

(2)(3)(5)

1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:

a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;

b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;

c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;

d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;

e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;

f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;

g) Unione Italiana Ciechi;

h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;

i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.

2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.

4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 48/1996

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 65, L. R. 4/2001

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 14/2012

Art. 36

Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero

1. Sono di competenza della Regione:

a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;

b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;

c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.

2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.

3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.

Art. 37

Infrastrutture e attrezzature sportive

(2)

1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.

(1)

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.

3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 4, L. R. 29/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/1993