Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

TITOLO III

STRUMENTI E PROCEDUREDEL RIORDINO ISTITUZIONALE

Art. 12

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 13

Programmi di interesse locale

1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.

Art. 14

Disciplina delle attribuzioni differenziatein materia di lingue, culture e tradizioni locali

1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996

Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996

Art. 15

Tematiche culturali e linguistichedella minoranza slovena

1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attività di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.

Art. 16

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 17

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 19

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 20

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 22

( ABROGATO )

(1)(3)

Note:

Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989

Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 23

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006

Art. 24

Definizione della terminologia legislativa

1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.

2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attività interessate dall' intervento contributivo regionale.

3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.

4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.