﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 09 marzo 1988

      , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riordinamento    istituzionale    della     Regione     e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento funzioni trasferite e delegate<p><span style="">(14)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span> Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli  Enti locali ai  sensi  della  presente  legge,  si  provvede  con l' assegnazione di una quota delle entrate della Regione  in forza   dell' articolo  54  dello  statuto.  Con  la   legge finanziaria, tale assegnazione potrà  essere  differenziata per materie o aree di materie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span> Il  riparto  dei  fondi  assegnati  alle  Province  è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione  della  estensione  territoriale  di ciascuna Provincia.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span> I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per  quanto   attiene   alla   ripartizione   dei   fondi    generalmente assegnati in forza dell' articolo  54  dello    Statuto, per tre  quarti  in  base  alla  popolazione  di    ciascun  Comune  e  per  un  quarto  in   ragione   della    estensione territoriale  di  esso.  È  fissata  in  lire    10.000 la quota pro-capite da assegnare a ogni Comune per    ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza    dell' eventuale numero inferiore di essi; tale  quota  è    maggiorata nella misura del cento per cento per i  Comuni    classificati   montani.   La    residua    disponibilità    sull' importo da attribuire in ragione della  consistenza    demografica  va  ripartita  uniformemente  in  base  alla    popolazione  globalmente   considerata   per   tutto   il    territorio regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per quanto attiene alla ripartizione dei fondi  assegnati    per  finanziare  le  spese  correnti  per   l' assistenza    scolastica  ed  il  diritto   allo   studio,   ai   sensi    dell' articolo 28, comma 1, della presente legge, secondo    le indicazioni contenute  nell' allegato  B,  n.  1,  del    decreto del Presidente della Giunta  regionale  28  marzo    1991, n. 0116/Pres.</p><p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 bis. </span> Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in  proporzione  alla  popolazione  legale  di ciascun Comune.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3  ter. </span>   L' individuazione  dei   Comuni   di   supporto comprensoriale, nonché i criteri per il riparto  dei  fondi assegnati  ai  Comuni  medesimi,  sono  determinati,  previa deliberazione  della  Giunta  regionale,  con  decreto   del Presidente della Giunta, tenendo conto  dei  servizi,  delle attività e della popolazione beneficiaria.<p><span style="">(6)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3  quater. </span>  La  popolazione  residente  e   l' estensione territoriale degli Enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell' ultimo censimento  generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.<p><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3  quinquies. </span>  Il  riparto  dei  fondi   assegnati   alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è  effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per  metà  in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità.<p><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 sexies. </span> Alla  ripartizione  ed   all' assegnazione  dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli  accordi di programma di cui agli articoli  8  e  10  della  presente legge.<p><span style="">(9)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 septies. </span> Ai sensi   dell' articolo  12  della  presente legge  le   Province   devono   garantire     l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta  per  cento  delle  assegnazioni   per   spese   di investimento.<p><span style="">(10)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 octies. </span> Ai sensi dell' articolo 12 della presente legge le  Comunità  montane  devono  garantire     l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta  per  cento  delle  assegnazioni   per   spese   di investimento.<p><span style="">(11)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 nonies. </span>  All' erogazione  degli  importi  assegnati  ai sensi della presente legge si provvede in misura  intera  ed in  via  anticipata,  con  decreti,  anche  cumulativi,  del Direttore regionale per le Autonomie locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 decies. </span> Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme  loro  assegnate  ai  sensi  della   presente   legge. All' uopo  devono  essere  istituiti  appositi  capitoli  di entrata e di spesa distinti secondo  le  finalità  previste nel provvedimento di concessione dei fondi.  L' accertamento che l' utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni  è  effettuato  dai  competenti  Comitati   di controllo nell' esercizio  delle  funzioni  loro  attribuite dalla legge.<p><span style="">(13)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>4. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>  Al  finanziamento  delle  funzioni  delegate  con  la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span> Per lo svolgimento da parte degli enti delegati  delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma  pari  al 10% delle spese  operative  connesse   all' esercizio  della delega stessa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span> In deroga al secondo  comma   dell' articolo  6  della legge regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  le  quote  non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che - in attuazione  del  comma  1  -  non  troveranno  più   alcuna corrispondenza  nel  bilancio  di  competenza     dell' anno successivo, saranno inviate in economia.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span> In  deroga  al  secondo  comma   dell' articolo  6  ed all' ottavo comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 gennaio  1982,  n.  10,  le  quote   non   impegnate   degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma  di detto articolo 11 verranno trasferite, secondo la materia  o l' area di materia di appartenenza,  ai  capitoli  di  spesa corrispondenti - in osservanza  al  quinto  comma  del  più volte citato articolo 11 - a quelli che  verranno  istituiti ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span> Gli oneri previsti  dal  comma  6  faranno  carico  al capitolo 825 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1988-1990,   il   cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in  termini  di competenza, di complessive lire 300  milioni,  suddivisi  in ragione di lire 100 milioni per  l' anno  1989  e  lire  200 milioni per l' anno 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span> Al predetto onere di lire 300 milioni  si  fa  fronte mediante storno, di pari importo, dal  capitolo  1080  -  &lt;&lt;  Fondo di riserva per le spese obbligatorie e   d' ordine   &gt;&gt; - del precitato stato di previsione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 7 interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 2/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Comma 3 quinquies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>9 
    </strong> Comma 3 sexies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>10 
    </strong> Comma 3 septies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11 
    </strong> Comma 3 octies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>12 
    </strong> Comma 3 nonies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>13 
    </strong> Comma 3 decies aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>14 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 5, L. R. 37/1993</p></p></body></html>