Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 60

Conferma attribuzioni già esercitatedagli Enti locali

1. Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.