Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 43

Turismo alpino

1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.