Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 41

Classificazione delle strutture ricettive turistiche

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all' aria aperta.

2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l' apertura e l' esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonché quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.

3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.