Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 39
Fiere, mostre e mercati
1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate dall' Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.