Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 37
Infrastrutture e attrezzature sportive (2)
1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.
(1)
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.
3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.
Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 4, L. R. 29/1990
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/1993