Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 37

Infrastrutture e attrezzature sportive

(2)

1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale.

(1)

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.

3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l' equipaggiamento.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 4, L. R. 29/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/1993