Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 36
Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero
1. Sono di competenza della Regione:
a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.
2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.