Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 36

Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero

1. Sono di competenza della Regione:

a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;

b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;

c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.

2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.

3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.