Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 25
Denominazione dei toponimi minori
1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.