Art. 48
Trasporti, traffici e viabilità
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 2, L. R. 20/1997
Art. 49
Municipi e cimiteri
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l' acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.
Art. 50
( ABROGATO )
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 14/1994
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 51
Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali
Delega in materia di risparmio energetico
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della
legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.
Art. 54
Parchi e ambiti di tutela ambientale
2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l' istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.
3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani.
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
Art. 56
Tutela dall' inquinamento
1.
In materia di tutela dell' ambiente dall' inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:
2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell' ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.
Art. 57
Caccia e pesca
1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990
3 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 58
1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell' Organo gestore riserve in forza del primo comma dell' articolo 49 del Regolamento di esecuzione della
legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall' 1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 5/1989