Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
TITOLO IV
 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Art. 48
 Trasporti, traffici e viabilità
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 2, L. R. 20/1997
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 14/1994
2 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente articolo continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 57
 Caccia e pesca
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990
3 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).