Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
TITOLO II
 SERVIZI SOCIALI
Art. 27
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017
Art. 28
 Assistenza scolastica e diritto allo studio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:
a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;
3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 2, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 5 aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
5 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
6 Comma 3 bis abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
8 Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
9 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015
11 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera g), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 33
 Presidi socio - assistenziali - Funzioni della Provincia
3. Fino all' entrata in vigore del piano socio - assistenziale, le Province provvedono, nell' ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio - assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonché per la dotazione di attrezzature e arredi.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 10/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 3, L. R. 8/2001
2 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 8/2001
3 Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
4 Lettera a) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
5 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
Art. 35
2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.
4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 48/1996
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 65, L. R. 4/2001
5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 14/2012