Art. 25
Denominazione dei toponimi minori
1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.
2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26
Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.