TITOLO III
STRUMENTI E PROCEDURE
DEL RIORDINO ISTITUZIONALE
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 13
Programmi di interesse locale
1. Per l' esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l' impiego delle risorse loro assegnate.
Art. 14
Disciplina delle attribuzioni differenziate
in materia di lingue, culture e tradizioni locali
1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicitą e l' unitą di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneitą, in pił province.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di pił province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.
4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerą la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalitą previste dal presente articolo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
2 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
Art. 15
Tematiche culturali e linguistiche
della minoranza slovena
1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell' articolo 3 dello statuto, promuove, nell' ambito dell' attivitą di cui al comma 1 dell' articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.
Art. 16
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 17
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 18
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 19
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 20
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989
2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 23
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 24
Definizione della terminologia legislativa
1. Con il termine << sono esercitate >> si intende riferirsi a funzioni la cui titolaritą spetta in via esclusiva agli Enti locali.
2. Con il termine << iniziative dirette >> si intende l' attuazione da parte dell' ente locale delle attivitą interessate dall' intervento contributivo regionale.
3. Con il termine << interventi >> si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.
4. Il termine << realizzazione >> comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l' ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.