TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione del modello istituzionale
1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.
2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell' autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.
Art. 2
Obiettivi e finalità del riordino istituzionale
1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all' azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l' efficienza e la tempestività dell' Amministrazione.
2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.
3. Per consentire la più ampia espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all' attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.
Art. 3
(Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 8, L. R. 13/2002