Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
PARTE I
 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
TITOLO II
 AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO
Art. 6
1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.
2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.
3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.
5. L' intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l' intesa, i programmi di cui all' articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007 (B.U.R. 13/6/2007, n.25).
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 31/1996
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 18, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 19, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
5 Vedi ora l'art. 6, L.R. 7/1981.
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 20/2015
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
TITOLO III
 STRUMENTI E PROCEDURE
DEL RIORDINO ISTITUZIONALE
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989
2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006