Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 60
Conferma attribuzioni gią esercitate
dagli Enti locali
1.
Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime gią assegnate da leggi statali e regionali.