1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell' Organo gestore riserve in forza del primo comma dell' articolo 49 del Regolamento di esecuzione della
legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, č messo, a decorrere dall' 1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrą successivamente inquadrato.