Art. 57
Caccia e pesca
1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale.
4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell' Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell' industria.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 5/1989
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 22/1990
3 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).