Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 48
 Trasporti, traffici e viabilità
2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l' ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 2, L. R. 20/1997