Art. 45
Competenze delle Province e delle Comunitą montane
in materia di agricoltura
1.
Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunitą montane:
a)
( ABROGATA )
b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell' ambito del territorio regionale, che riguardino l' agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.
2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunitą collinare del Friuli.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 1, L. R. 42/1995
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996