Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 44
Manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale
1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.