Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 43
Turismo alpino
1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.