Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 42
Autorizzazioni per le professioni turistiche
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all' esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.