Art. 38
Camere di commercio, industria
artigianato e agricoltura
1. Al fine di valorizzare l' attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all' esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.
2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l' attività dei Comitati provinciali per i prezzi.