Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 28
 Assistenza scolastica e diritto allo studio
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:
a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell' obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l' acquisto dei medesimi;
b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per l' inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico - fisici e sensoriali;
d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;
e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, nonché altri interventi per l' educazione degli adulti;
3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.