Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 27
3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e per l' acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all' articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 37, L. R. 31/2017