Art. 26
Polizia amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.
3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimitą esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.