Legge regionale 09 marzo 1988, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 42/1989
2 Comma 2 abrogato da art. 20, comma 12, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006