Art. 14
Disciplina delle attribuzioni differenziate
in materia di lingue, culture e tradizioni locali
1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicitą e l' unitą di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneitą, in pił province.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di pił province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.
4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerą la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalitą previste dal presente articolo.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996
2 Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996