Legge regionale 01 marzo 1988, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>.
Art. 5
 
1. All' articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario >> sono sostituite dalle parole: << Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario >>.