Legge regionale 01 marzo 1988, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/08/2004
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali >>.
1 Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 5
1. All' articolo 254, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario >> sono sostituite dalle parole: << Complessivamente quattro posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario >>.
2. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 1, entra in vigore il primo giorno successivo ai 180 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.