Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 30

(1)

1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.

2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.

Note:

Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 4/2004