Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 234

(1)(2)

1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 3, L. R. 46/1990

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 18/1993