Legge regionale 01 marzo 1988, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
PARTE VI
 NORME DI PRIMA ATTUAZIONE E FINALI
Art. 256

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera s), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 259
3. I posti in soprannumero previsti dall' articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dall' articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e dall' articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonché quelli eventualmente risultanti in base alle disposizioni di cui al comma 2, sono riassorbiti , a partire dall' 1 gennaio 1988 con il 20%% dei posti disponibili nell' organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20%% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 13/1989
4 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 260
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 8/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 29/1988