Art. 256
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera s), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 257
2. Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1988 ed al bilancio pluriennale 1988-1990.
Art. 258
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24, e 7 maggio 1982, n. 30, sono abrogate, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 31 agosto 1964, n. 1, 28 marzo 1968, n. 22, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 259
1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla
legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 13/1989
4 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 260
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 8/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 29/1988