Art. 20
2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2 Nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti la normativa prevista dall' articolo 1 L.R. 42/92 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/93, come previsto dall' articolo 1 della medesima L.R. 16/93.
3 Articolo sostituito da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011
Art. 21
1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.
2. La preposizione a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.
3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.
4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 13/2003
2 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 8/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 3/2014
Art. 22
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/1995
3 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 23
1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente legge e dall'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007, può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2013
Art. 24
2.
Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:
a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;
b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2013
Art. 25
1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2013
3 Parole sostituite al da art. 12, comma 21, L. R. 20/2015
Art. 26
1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali e delle aree e Servizi cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime strutture, attribuiti.
2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2013
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 3/2014
Art. 27
1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Regione o per sua delega dagli Assessori.
2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2013