Legge regionale 01 marzo 1988, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
TITOLO I
 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
Art. 20
1. In attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.
2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2 Nella parte concernente il numero degli Assessori supplenti la normativa prevista dall' articolo 1 L.R. 42/92 trova applicazione dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/93, come previsto dall' articolo 1 della medesima L.R. 16/93.
3 Articolo sostituito da art. 16, comma 46, L. R. 18/2011
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 42/1992 con l' effetto di cui all' articolo 3 della medesima legge.
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 2/1995
3 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 23
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/2013