Legge regionale 01 marzo 1988, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
Art. 90 bis
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessitą dell'esame tecnico, il parere di congruitą viene reso secondo le modalitą e dagli organi individuati in appositi regolamenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 24/1995
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3 ter, comma 2, L. R. 26/1993
3 Comma 1 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 17, L. R. 20/2000