Art. 4
1. La Regione, ai sensi degli articoli 11 e 59 dello Statuto di autonomia, attua il decentramento delle funzioni mediante conferimento o delega di attribuzioni agli enti locali, al fine di valorizzare l' autonomia nel quadro degli strumenti della programmazione regionale.
2. Nelle materie e relativamente alle funzioni oggetto di decentramento, le strutture regionali competenti curano i rapporti con gli enti delegatari o titolari delle funzioni trasferite, svolgendo la funzione di coordinamento per assicurare uniformitā di indirizzo negli interventi.