Legge regionale 01 marzo 1988, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
Art. 32
2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 4/2004
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 74, L. R. 1/2005
3 La locuzione "Direttore generale" si intende riferita al Segretario generale, come stabilito dall'art. 30, comma 1, del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).