Art. 30
1. Le direzioni centrali costituiscono le unitą fondamentali dell'organizzazione regionale per lo svolgimento di attivitą funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l'unitą di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d'intervento.
2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attivitą omogenee.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 4/2004