1. L' organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell'
articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l' efficienza dell' azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:
a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;
b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.
2. Allo stesso fine, l' organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:
a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;
b) il metodo della collegialità;
c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
d) la mobilità e la rotazione del personale;
e) l' adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l' automazione delle procedure;
e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.