Legge regionale 01 marzo 1988, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
Art. 29
1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessitą delle funzioni svolte.
3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attivitą ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 39/1993
2 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 3, L. R. 13/1998
4 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 1/2000
5 Articolo sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 10/2001
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 26/2001
7 Articolo sostituito da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 10, L. R. 20/2002
9 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/2004