Art. 26
1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali e delle aree e Servizi cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime strutture, attribuiti.
2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 8/2013
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 3/2014