Art. 259
1. Nella tabella << A >>, allegata alla presente legge, viene riportato suddiviso per qualifiche funzionali, l' organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1 gennaio 1988.
2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonché gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla
legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 4 marzo 1988 ai sensi dell' articolo 7, comma 1, L.R. 8/88.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 67, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 13/1989
4 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993