Art. 258
1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24, e 7 maggio 1982, n. 30, sono abrogate, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 31 agosto 1964, n. 1, 28 marzo 1968, n. 22, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.