Art. 254
3.
Il primo e
secondo comma dell' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:
<< Complessivamente cinque posti nelle qualifiche di funzionario e dirigente e nove posti nelle qualifiche di consigliere e segretario presso gli Uffici stampa pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa. >>.
4.L' attivitā del personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, č caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed č soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente Direttore responsabile di testata.
Note:
1 Comma 4 aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 9/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 1, L. R. 26/2018
3 Comma 1 abrogato da art. 10, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.