Art. 25
1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2013
3 Parole sostituite al da art. 12, comma 21, L. R. 20/2015